L'8 settembre 2016 l'Assemblea dei soci ha approvato il seguente regolamento della Scuola di musica:


REGOLAMENTO

della Scuola di musica del Complesso Bandistico "Ciro Bianchi" di Cittadella



Art. 1

La Scuola di musica del Complesso Bandistico "Ciro Bianchi" & Majorettes di Cittadella (d'ora in avanti Scuola), quale erede della Scuola Popolare di Musica di Cittadella che l'ha preceduta, ha come scopo la formazione musicale dei soci attraverso lezioni di strumento individuali e collettive finalizzate alle attività di musica d'insieme.
L'istruzione musicale è impartita negli strumenti propri di una banda sinfonica quali flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sax, tromba, corno, trombone, flicorno e tuba, contrabbasso, batteria e percussioni.


Art. 2

Responsabile della Scuola è il Consiglio Direttivo, che conferisce tutti gli incarichi di docenza, con la possibilità di revocarli qualora lo ritenga opportuno, e può affidare a uno dei consiglieri una particolare delega a riguardo.


Art. 3

Docenti della Scuola sono gli insegnanti di strumento, il Direttore Artistico e il Vicedirettore del Complesso Bandistico e il Direttore della Young Band. Tra di loro il Consiglio Direttivo nomina il Direttore della Scuola, a cui è affidata la responsabilità artistica della stessa.


Art. 4

L'organo competente per l'ammissione degli allievi alla Scuola è il Consiglio Direttivo. Vale il principio del silenzio-assenso. Se il nuovo allievo non è già socio del Complesso Bandistico l'iscrizione alla Scuola comporta l'automatica adesione all'Associazione; il nuovo socio all'atto dell'iscrizione si impegna a rispettare lo statuto e il regolamento dell'Associazione, oltre alle norme del presente regolamento. Se sussistono validi motivi il Consiglio Direttivo, sentiti di docenti, può non ammettere un allievo alla Scuola o escluderlo se già frequentante.


Art. 5

Il Consiglio Direttivo, in accordo con i docenti, può limitare l'accesso ad alcune classi di strumento a seconda delle necessità dell'Associazione e della disponibilità degli insegnanti.


Art. 6

La scuola di musica ha una durata minima di 3 (tre) anni. Per gli allievi più giovani è prevista un'attività di propedeutica fino al momento della scelta dello strumento. Al termine dell'anno possono essere previsti saggi individuali o collettivi.
Gli allievi sono tenuti alla massima partecipazione alle lezioni individuali e collettive e alle manifestazioni organizzate dalla Scuola o a cui essa partecipa.
Quando i docenti lo ritengono opportuno (generalmente dal secondo anno) gli allievi entrano a far parte della Young Band; anche gli allievi adulti partecipano alle prove della Young Band come formazione alla musica d'insieme, pur non partecipando alle esibizioni pubbliche. Insegnanti e Direttore Artistico valutano infine l'ingresso definitivo degli allievi nel Complesso Bandistico. L'attività di musica d’insieme è obbligatoria.


Art. 7

L'attività individuale annuale consiste in 30 (trenta) lezioni, con la possibilità per l’allievo di sceglierne la durata fra le seguenti possibilità:
  • 30 (trenta) minuti, per un totale di 15 (quindici) ore, consigliato per i più piccoli (dall'anno 2017/2018 28 lezioni per un totale di 14 ore);
  • 45 (quarantacinque) minuti, per un totale di 22,5 (ventidue/5) ore (dall'anno 2017/2018 28 lezioni per un totale di 21 ore);
  • 60 (sessanta) minuti, per un totale di 30 (trenta) ore (dall'anno 2017/2018 28 lezioni per un totale di 28 ore).
Le lezioni si svolgono con cadenza settimanale seguendo il calendario scolastico. Per le lezioni di strumento l'allievo versa un totale di 8 (otto) quote fisse con cadenza mensile da ottobre a maggio, versate anticipatamente entro la metà del mese; in ottobre viene inoltre versata la quota associativa annuale. L'importo della quota associativa, delle contribuzioni mensili (ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383), eventuali riduzioni o esenzioni nonché le sedi, i giorni e gli orari per il versamento delle quote sono stabiliti dal Consiglio Direttivo nel mese di settembre.
L'attività di musica d'insieme non comporta alcun aumento della quota associativa e delle contribuzioni mensili. Altre attività eventualmente proposte dall'Associazione possono invece prevedere dei contributi di partecipazione, nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.


Art. 8

Il calendario delle lezioni è stabilito in accordo tra docente e allievo all'inizio dell'anno, così come eventuali cambiamenti nel corso dell'anno, secondo le disponibilità di apertura della Scuola fissate dal Consiglio Direttivo e seguendo il calendario scolastico. In accordo con il Consiglio Direttivo le lezioni possono svolgersi nelle abitazioni dei docenti o degli allievi.

Art. 9

I genitori e gli accompagnatori degli allievi non possono accedere ai luoghi di attività, a meno che l'insegnante non decida diversamente.


Art. 10

Un allievo dispone di un massimo di 3 (tre) assenze recuperabili. L'assenza va comunicata entro il giorno precedente la lezione. Oltre a queste, nessuna assenza (giustificata o meno) è recuperabile e la lezione viene persa, salvo particolari disposizioni del Consiglio Direttivo o accordi con il docente di strumento.


Art. 11

Le lezioni perse per assenza dell'insegnante sono sempre recuperate o alla fine dell'anno o in altro momento nel corso dell'anno scolastico. Se al termine dell'anno scolastico non si sono svolte tutte le ore di lezione previste l'allievo è rimborsato della quota delle lezioni mancanti, eventualità prevista solo se non è possibile svolgere in alcun modo i recuperi nei tempi stabiliti.


Art. 12

L'Associazione mette a disposizione gli strumenti di sua proprietà per gli allievi che iniziano il percorso della scuola di musica; gli strumenti restano sempre di proprietà del Complesso Bandistico. Tutti gli allievi devono munirsi di strumento proprio, salvo particolari casi deliberati dal Consiglio Direttivo.


Art. 13

I docenti svolgono la loro attività a titolo di collaborazione professionale occasionale. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente a stabilire, tramite una lettera di conferimento di incarico sottoscritta dal docente, le modalità di svolgimento delle attività, il compenso per tale prestazione, le modalità di scioglimento anticipato del rapporto di collaborazione ed eventuali altre richieste da parte dell'Associazione.
I docenti devono garantire la continuità didattica per l'intero anno scolastico; particolari necessità devono essere discusse con il Consiglio Direttivo.


Art. 14

Per tutto ciò che non è stabilito nel presente regolamento si rimanda allo statuto e al regolamento dell'Associazione e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che ha il compito di dirimere le eventuali controversie che dovessero sorgere nella Scuola.


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